L’alunno disabile può ottenere un assistente scelto dalla famiglia

Il Consiglio di Stato il 20 maggio 2009 ha adottato il provvedimento n° 3104 che prevede per  l’alunno disabile grave, al fine di evitare una regressione comportamentale per i reiterati cambiamenti delle figure di riferimento, la possibilità di  ottenere un educatore, scelto dalla famiglia, che garantisca continuità didattica, a carico del Comune.
A causa dei continui cambiamenti degli insegnanti e delle figure di supporto ad essi, i familiari di un alunno disabile notano una regressione nei risultati raggiunti e per questo chiedono la possibilità di scegliere e mantenere costante nel tempo la presenza di un educatore professionale. Negata loro tale possibilità, ricorrono al TAR che respinge l’istanza, sostenendo che le garanzie del diritto allo studio e all’assistenza del minore disabile non possono trasmodare nelle scelte delle modalità concrete con cui il servizio di sostegno socio educativo viene svolto. In sede di appello, il Collegio afferma che la richiesta dei genitori, debitamente comprovata dall’esigenza di contenere le reiterate regressioni comportamentali del figlio, causate dal continuo cambiamento delle figure professionali incaricate del sostegno didattico, attiene alle concrete modalità di svolgimento degli obblighi di integrazione scolastica previsti dagli artt. 12 e 13 della legge n. 104/1992, ed in particolare alla “programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari e socio-assistenziali” di cui alla lett. a), comma 1° dell’art. 13 citato. Accoglie quindi la richiesta obbligando il Comune a fornire la figura professionale prescelta dalla famiglia.
L’organizzazione dell’attività di sostegno socio assistenziale da parte degli enti locali (così come l’organizzazione dell’attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche) non può, in via di fatto, comprimere o vulnerare quel diritto all’educazione, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità riconosciuto alla persona da fonti sovranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4074/2008, proposto dai Signori V. G. e D. G. R., genitori del minore D. G. M., rappresentati e difesi dagli Avv. ti Carmine Pullano e Angelo Scarpa, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Alberico II n.11;
contro
– Sovrintendenza Scolastica Regionale del Friuli Venezia Giulia, in persona le legale rappresentante pro-tempore, e – Ministero dell’Istruzione in persona del Ministro in carica pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria;
– Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Serena Giraldi e Domenico Vicini, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Domenico Vicini in Roma, Via Emilio dè Cavalieri n. 11
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 55/2008;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione delle amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2009, la relazione del Consigliere Michele Corradino;
Uditi l’Avv. Villani per delega dell’Avv. Scarpa, l’Avv. dello Stato Borgo e Vicini;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

I signori V. G. e D. G. R., genitori del minore D. G. M., hanno adito il Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia per l’accertamento e la dichiarazione del diritto del proprio figlio minore M., affetto da una grave forma di autismo, alla continuità didattica ai sensi degli artt. 12 e 14 della legge n. 104/1992 ovvero, in subordine, ad essere integrato nella classe partecipando alle lezioni con l’ausilio dell’assistente alla comunicazione di cui all’art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992, evidenziando come il continuo cambiamento degli educatori avesse compromesso la necessaria continuità relazionale consigliata dai medici.
Il TAR adito, con sentenza n. 55/2008, ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti sostenendo che le garanzie del diritto allo studio e all’assistenza del minore disabile non possono trasmodare nelle scelte delle modalità concrete con cui il servizio di sostegno socio educativo viene svolto.
Avverso la decisione del primo giudice, i genitori del minore hanno proposto appello perché affetta da gravi errori in judicando. In particolare gli appellanti sostengono che gli atti ed i provvedimenti adottati dal Comune e dalla scuola nel servizio assistenziale in ambito scolastico costituiscano elusione degli obblighi previsti dalla legge n. 104/1992 (artt. 8, 12 e 13), finalizzati a dare concreta attuazione al diritto allo studio ai disabili in età scolare.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio senza spiegare difese scritte.
Il Comune di Trieste si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e rilevando che l’ente, sin dall’anno scolastico 2000-2001, ha costantemente prestato i servizi di assistenza di propria competenza.
Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L’appello è fondato, secondo quanto di seguito precisato.
Come anticipato in punto di fatto, gli appellanti hanno chiesto l’accertamento del diritto del loro figlio alla continuità didattica con l’educatore V. C. (unico soggetto con il quale il figlio è riuscito ad intraprendere un efficace percorso logopedico) o, in subordine, la presenza dell’assistente per la comunicazione ai sensi dell’art. 13 della legge n. 104/1992.
I giudici di primo grado – pur condividendo che le amministrazioni coinvolte debbano tenere conto di tutte le problematiche connesse all’effettivo svolgimento della continuità didattica, impiegando personale specializzato – hanno, tuttavia, ritenuto che la richiesta dei genitori, finalizzata alla scelta individuale dell’educatore, contrasti con il potere organizzativo della p.a. e che, comunque, non sia configurabile un diritto alla continuità didattica nel senso invocato dai ricorrenti.

Al riguardo, il Collegio osserva che la richiesta dei genitori sia stata debitamente comprovata dall’esigenza di contenere le reiterate regressioni comportamentali del figlio, causate dal continuo cambiamento delle figure professionali incaricate del sostegno didattico; tale richiesta – sebbene formulata in termini di individuazione del nominativo del singolo operatore – nella sostanza attiene alle concrete modalità di svolgimento degli obblighi di integrazione scolastica previsti dagli artt. 12 e 13 della legge n. 104/1992, ed in particolare alla “programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari e socio-assistenziali” di cui alla lett. a), comma 1° dell’art. 13 citato.
Fatta questa premessa, non si può fare a meno di rilevare come, nel caso in esame, il continuo cambiamento dell’insegnante di sostegno e dell’educatore, (con le ovvie ricadute in termini di regressione delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dal bambino) abbia compromesso l’omogeneità e la continuità dell’intervento individuale in favore del soggetto disabile.
Sul punto, il Collegio ritiene, invece, che l’organizzazione dell’attività di sostegno socio assistenziale da parte degli enti locali (così come l’organizzazione dell’attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche) non possa, in via di fatto, comprimere o vulnerare quel diritto all’educazione, all’integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità riconosciuto alla persona da fonti sovranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria.

Pertanto, le attività integrative di valenza socio educativa (e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall’educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell’alunno e a garantire la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l’alunno disabile nel processo di integrazione.
Nei termini sopra descritti e con riferimento all’accertamento del diritto alla continuità didattica, l’appello è fondato, mentre l’accoglimento della richiesta principale esonera il Collegio dall’esame della richiesta formulata in via subordinata (assegnazione di assistente alla comunicazione).
Per le considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Trieste di garantire al minore M. D. G. la continuità educativo-didattica con l’educatore V. C., e solo nel caso di comprovata ed oggettiva indisponibilità di quest’ultima, di assicurare al minore un’analoga figura professionale che garantisca la continuità e la stabilità dell’intervento individuale di sostegno.
Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l’obbligo del Comune di Trieste di garantire al minore ricorrente la continuità educativo-didattica nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Trieste al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellante che liquida in € 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il il 20 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Maurizio Meschino Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere
Michele Corradino Consigliere, Est.
Roberto Giovagnoli Consigliere

Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
MICHELE CORRADINO GLAUCO SIMONINI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2009

19 commenti (+aggiungi il tuo?)

  1. Finicelli Giovanni
    Apr 14, 2011 @ 12:47:59

    Era ora! questo tema che esiste da quando era un po più giovane. Tuttavia ritengo che Rete solidale deve essere vicina ed attenta alle famiglie, le quali non hanno la possibilità economica da pagare un insegnante di sostegno per i propri figli. Un abbraccio forte a tutti. Il vice presidente storico Finicelli Giovanni

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  2. marinella pau
    Ott 26, 2011 @ 17:05:07

    salve, sono pienamente d’accordo, ma giunge un dubbio, le ore destinate all’assistente scelto dal genitore chi le deve stabilire? le ore dell’insegnante di sostegno vengono distribuite in base alla df e alla L. 104 e in sede di GLHI viene proposta una suddivisione oraria e l’assegnazione del docente al bambino ma è il dirigente scolastico che stabilisce infine l’assegnazione. per quanto riguarada l’argomento della sentenza chi lo stabilisce?
    grazie

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    • retesolidale
      Ott 28, 2011 @ 21:45:10

      Leggo ora la sua nota e su questo tema esistono molte interpretazioni…….
      Nelle sentenze finora vinte le diagnosi funzionali contenevano, tutte, la richiesta delle ore di sostegno. Ma non tutti gli operatori e, conseguentemente, i servizi sono d’accordo nel definire le ore da richiedere….Se la diagnosi è il primo strumento d’ingresso del disabile nella scuola, attraverso il quale è possibile approntare tutti gli strumenti che facilitino il suo inserimento, è chiaro che essa deve contenere sia l’indicazione delle ore di sostegno che quella dell’assistenza specialistica…….Ciò sarà possibile sia nella fase iniziale che nei passaggi tra i vari ordini di scuola quando le diagnosi funzionali devono essere aggiornate. In tutte le altre situazioni valgono gli incontri dei GLHO e dei GLHI, i PDF e PEI nei quali la famiglia svolge un ruolo decisivo e può determinare alcune richieste

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  3. Riccardo Tropiano
    Dic 01, 2011 @ 11:40:22

    la domanda che faccio è la seguente:
    qualora sia riconosciuto il diritto del disabile alla figura dell’educatore professionale e questi non viene assegnato, è responsabile il dirigente scolastico o il Comune?
    Un eventuale ricorso al TAR deve essere fatto contro la P.A. oppure contro il dirigente scolastico e il Ministero dell’istruzione?

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  4. retesolidale
    Dic 06, 2011 @ 22:30:40

    rispetto al quesito da lei posto le ricordo che l’educatore professionale o l’operatore socio-sanitario vengono assegnati dal Comune.
    Un’ eventuale azione legale, quindi, dovrebbe essere effettuata nei confronti dell’Ente Locale!!!

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  5. stefania
    Ago 29, 2012 @ 20:26:22

    Buongiorno, l’educatore comunale figura con compiti e competenze diverse dall’insegnante di sostegno deve essere richiesto tramite Diagnosi funzionale, la Commissione ASL per il riconoscimento dell’alunno in stato di handicap ratifica solitamente la richiesta (indica se sostegno basso, medio, alto e se serve l’assitenza educativa a scuola e a casa + l’assistenza di base + il trasporto scolastico).
    Le ore “ritenute bisogno di ogni alunno certificato” devono essere suddivise fra insegnante di sostegno, educatore alla relazione-comunicazione (se richiesto) e assistenza di base. Tali ore DEVONO essere decise/condivise in fase di stesura del PEI (entro fine ottobre) e nella relazione finale di giugno è meglio indicare già le ore richieste x l’anno scolastico successivo. Questo durante gli incontro di GLH O (gruppo lavoro handicap operativo); la famiglia deve monitorare, essere presente e può dire la sua. Tali ore DEVONO essere indicate nel PEI così come richiede la normativa. In sede di GLH I (gruppo lavoro handicap di istituto) si vedono quante ore (suddivise fra sostegno didattico/educativo/assistenaza di base) vengono chieste per ogni alunno frequentante, a questo punto tutto il processo richiestivo va monitorato … se le richieste non sono confermate dal Ufficio Scolastico Provinciale e dall’Ente Locale (entro l’inizio dell’anno scolastico) allora si può – anzi si deve -diffidare (meglio tramite avvocato) o far ricorso al TAR o causa antidiscriminatoria.

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  6. rella
    Set 01, 2012 @ 12:40:13

    Vi sono comuni che non possiedono una lista di educatori .Come mai? Come proporre che venga creata e come si crea?

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    • retesolidale
      Nov 05, 2012 @ 00:04:06

      Di questi tempi i comuni tagliano soprattutto sui diritti dei più deboli!
      Intanto occorre chiedere l’assistenza per il suo bambino e l’ente locale deve fornire tale assistenza! Se il suo comune non intendesse fornirla deve essere intentata un’azione legale che ristabilisca il diritto all’istruzione di suo figlio. Naturalmente stiamo parlando di disabilità grave che deve essere accertata tramite commissione medico legale ai sensoi della legge 104/92 art e comma 3 !!!!

      Rispondi

  7. nadia
    Gen 15, 2013 @ 07:59:10

    buon giorno ho letto con interesse il tutto e ringrazio dellle info preziosissime, non ho capito pero se , nel momento che chiedo un assistente alla persona nominativa, di fiducia alla famiglia e al bambino, l educatore prescelto, deve essere pagato dalla famiglia o dal comune (o ente preposto)?

    Rispondi

  8. deborah foschini
    Mag 05, 2013 @ 08:20:47

    tutto questo è assurdo una causa ,solo per capire che i nostri figli hanno bisogno di continuità…non capiscono proprio niete di autismo…non è una disabilita fisica,CAVOLO!!!!

    Rispondi

  9. momy
    Nov 28, 2013 @ 19:04:32

    Sono un assistente educatore e quest anno, dopo 5anni e all ultimo anno di scuola primaria del bambino che seguivo, mi hanno liquidata. Dicendo una marea di scuse. È solo una qustione politica. Come ci puo difendere!

    Rispondi

    • retesolidale
      Nov 28, 2013 @ 22:03:40

      Non saprei dirle come potrebbe tutelarsi….La famiglia cosa ne pensa? Non ha fatto nulla per contrastare questa decisione? Certo 5 anni sono tanti per interrompere un legame che si è costruito nel tempo.
      Lei è stata sostituita con un’altra assistente o il servizio è stato interrotto per mancanza di fondi? Se i genitori fossero d’accordo potrebbe far valere la sentenza che sancisce il diritto da parte del disabile di avere l’educatore di fiducia!!!! Le auguro che possa venirne a capo…..

      Rispondi

  10. Rossano
    Nov 19, 2014 @ 02:13:29

    Salve, vorrei sapere se il discorso è valido per l’insegnante: a mio figlio, dopo tre anni, hanno cambiato l’insegnante di sostegno (4° elementare) e con la nuova arrivata, non c’è “armonia” e sta regredendo con tutto ciò che aveva imparato (leggere, scrivere, ecc.) La patologia di mio figlio, purtroppo è “autismo” Grazie.

    Rispondi

    • retesolidale
      Nov 19, 2014 @ 09:22:21

      Salve…. Purtroppo la sentenza a cui fa riferimento e’ stata applicata per quanto riguarda la figura dell’assistente specialistico messo a disposizione dall’ente locale.
      L’insegnante di sostegno e’, invece, assegnato dal Provveditorato agli Studi (CSA)e risponde ad altre logiche…. e procedure, purtroppo!

      Rispondi

  11. Stefania
    Nov 19, 2014 @ 09:50:08

    L’unico modo per cambiare l’insegnante di sostegno è far presente al dirigente il disagio del bambino, chiedere eventuale altra figura presente nella scuola (con il rischio di rendere la vita impossibile ad altro alunno però) Oppure andare in Tribunale: Si chiama atto di ricusa e si deve dimostrare con “prove inconfutabili” la regressione ed il danno creato al bambino.

    Rispondi

  12. elvira de santis
    Nov 07, 2015 @ 06:53:20

    salve, a mio figlio autistico grave gli è stata assegnata una educatrice diversa da quella che fino ad ora lo ha seguito a scuola pagata da noi, nonostante avessimo segnalato al comune il nominativo e portato una copia di questa sentenza e il permesso formale rilasciato dalla preside della scuola che frequenta mio figlio, attestante la continuità didattica. come devo comportarmi???????????????

    Rispondi

    • retesolidale
      Dic 13, 2015 @ 22:40:22

      Di che scuola stiamo parlando? Come lei certo saprà per le scuole superiori (licei, istituti tecnici e/o professionali) le competenze circa l’assistenza specialistica sono della Provincia…
      Quindi stiamo parlando di una scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado….. L’assistente in questione ha un titolo specifico? Nel caso in cui l’amministrazione comunale non intendesse aderire alla sua richiesta le consiglierei di prendere contatto con un’associazione del territorio e/o con un legale che potranno cercare di tutelare i diritti di suo figlio.
      La saluto e le auguro di ottenere ciò che chiede!
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  13. Antonio
    Dic 21, 2016 @ 19:41:23

    Ho letto con molto interesse sia la notizia riportata da voi che i preziosi commenti. Vi ringrazio degli spunti e delle informazioni. Vorrei aggiungere, a titolo di ulteriore precisazione, che la sentenza è stata emessa sulla base di un diritto che appartiene all’assistito, non alla famiglia. Dal punto di vista giuridico non è prevista la libertà (possibilità o diritto) delle FAMIGLIA di scegliere l’assistente educatore. La famiglia, in altre parole, non può avere l’educatore che desidera, ma l’educatore che il Comune, o più frequentemente la Cooperativa che ha in appalto il servizio di assistenza scolastica, gli assegna. Grazie all’autonomia scolastica la scuola potrebbe formulare accordi con le famiglia per la presenza di un assistente educatore “di fiducia”, privato dunque, in aggiunta o rinunciando a quanto offerto dal proprio comune. In questo caso però l’onere della spesa (e del relativo contratto di assunzione o accordo commerciale con un ente terzo fornitore del servizio) ricadrebbe interamente sulla famiglia. Il punto è che in Italia non esiste nel settore socio-assistenziale un libero mercato del walfare.

    PS. Sono un educatore.

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I bambini giocano alla guerra.
E' raro che giochino alla pace
perché gli adulti
da sempre fanno la guerra,
tu fai pum e ridi;
il soldato spara
e un altro uomo
non ride più.
E' la guerra.

C'è un altro gioco
da inventare:
far sorridere il mondo,
non farlo piangere.

Pace vuol dire
che non a tutti piace
lo stesso gioco,
che i tuoi giocattoli
piacciono anche
agli altri bimbi
che spesso non ne hanno,
perché ne hai troppi tu;
che i disegni degli altri bambini
non sono dei pasticci;
che la tua mamma
non è solo tutta tua;
che tutti i bambini
sono tuoi amici.

E pace è ancora
non avere fame
non avere freddo
non avere paura


Bertold Brecht
Augusta 10 febbraio 1898
Berlino, 14 agosto 1956